(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018) 
 
                          IL VICEPRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 23, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009,  n.
9 «Disposizioni in materia di politiche di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale», che dispone che la Regione concede  contributi
per  la  realizzazione  della  manifestazione  regionale  al   Comune
individuato dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale; 
  Visto il «Regolamento per  la  concessione  di  contributi  per  la
realizzazione della manifestazione regionale «Giornata della  polizia
locale» ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29  aprile  2009,
n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento
della Polizia locale)» emanato con proprio decreto 11  ottobre  2011,
n. 0235/Pres.; 
  Visto l'art. 10 della legge regionale 9/2009, ove si prevede che la
polizia locale e' organizzata esclusivamente  in  Corpi  e  non  piu'
anche in Servizi; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  638  del  19
marzo 2018; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 638 del 19 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  per  la
concessione di contributi per la realizzazione  della  manifestazione
regionale «Giornata della polizia locale» ai sensi dell'art. 23 della
legge regionale 29 aprile 2009, n.  9  (Disposizioni  in  materia  di
politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia  locale),  emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  11  ottobre  2011,  n.
0235/Pres.» nel testo allegato che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                             BOLZONELLO